PVR: la riforma che non convince

Ultimo Aggiornamento 8 feb 2024
PVR: la riforma che non convince

PVR: la riforma che non convince

C'è una parte dello «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi online» che è passata sotto traccia. Parliamo dell'articolo 13 del decreto, quello dedicato ai PVR. Il suddetto articolo «istituisce l'albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche» dei PVR (Punti Vendita di Ricarica) e segna una svolta importante sulla materia.

Cosa dice l'articolo 13 del decreto

Secondo l'articolo 13 del decreto legislativo ogni PVR dovrà essere iscritto ad un albo per poter esercitare. Tale iscrizione avverrà mediante il pagamento di 200 euro per il primo anno e 150 euro per i successivi. Se si salterà anche una sola annualità di pagamento, il PVR decadrà dal sopracitato albo e, dunque, non potrà più operare sul territorio.

Infatti, il decreto specifica che l'iscrizione all'albo è «presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite».

Inoltre, ogni punto vendita sarà obbligato a esporre, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, una insegna o targa che identifichi in modo chiaro l'attività.

Attualmente sul territorio sono presenti circa 50.000 punti di vendita ricarica. La maggior parte di questi dovrebbero essere soggetti a regolarizzazione, secondo quanto si legge nell'articolo del decreto.

La scelta del Governo di inserire, nel decreto di riordino del gioco online, un articolo inerente i PVR, va letto nella necessità di regolamentare un comparto che finora non era regolato.

Secondo l’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), i concessionari, tra i quali rientrano i principali casinò online con licenza AAMS, che operano in questo settore e rientreranno nella norma sono 93. Inoltre, sempre secondo tale analisi, le suddette norme avranno un impatto importante su milioni di giocatori.

I dati sui PNR in Italia

Nel solo 2022 sono state effettuate più di 226 milioni di ricariche per un valore di oltre 8 Miliardi di euro. Sono stati anche effettuati più di 22 milioni di prelievi per un valore di oltre 5 miliardi di euro. Infine, sempre nell'anno preso in esame, sono state 3,9 miliardi le giocate e vincite acquisite dai diversi sistemi di gioco. Il tutto si inserisce in un contesto dove sono attualmente aperti circa 14,5 milioni di conti di gioco per un numero complessivo di intestatari vicino ai 10 milioni.

Attualmente la ricarica del conto di gioco online presso il punto vendita ricariche avviene mediante strumenti di pagamento ritenuti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. Tali strumenti vengono indicati dal titolare del conto gioco al concessionario al momento dell'iscrizione sulla piattaforma. Va ricordato che, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro. Il limite massimo di puntata è la grande differenza tra ricariche presso i suddetti PVR e ricariche online.

Le obiezioni della Conferenza Unificata

Recentemente, la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi online.

Tuttavia, ha fatto alcune osservazione sui diversi articoli. Per quel che riguarda i PVR è stato fatto notare che sarebbe opportuno permettere l'accesso al registro alle Regioni e Province autonome in modo che queste ultime possano leggere almeno le indicazioni delle sedi dei PVR in quanto «luogo della rete fisica di gioco». La Conferenza Unificata fa infatti notare che «la conoscenza della dislocazione è informazione necessaria anche per la definizione dei criteri di distribuzione e concentrazione territoriale delle reti fisiche del gioco e per le misure per contrastare il gioco patologico ai fini di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della Salute».

Il punto più importante della relazione è però quello in cui viene fatto notare come «il riconoscimento dell’attività dei Punti Vendita Ricariche con un albo nazionale estende le possibilità di offerta e quindi la platea di potenziali giocatori. Ciò è in netto contrasto con le iniziative e le attività di prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo poste in essere nel territorio».

In pratica la Conferenza Unificata osserva che il PVR messo in piedi dal concessionario è in contrasto «con molte norme regionali in materia, segnatamente con l’apertura, la ricarica e la chiusura del conto di gioco».

L'articolo 13 inerente i PVR, dunque, lascia perplessi. Probabilmente saranno necessarie degli accorgimenti per evitare di generare confusione su un tema molto delicato.